Il 18 dicembre, il MIUR ha diramato la nota 13650 con la quale si forniscono i sotto elencati chiarimenti, condivisi dalle OO. SS., che risolvono a favore del personale in questione tutte le diatribe sorte in questi anni a fronte di ambiguità, dubbi e confusioni interpretative riscontrate nei comportamenti di dirigenti scolastici e uffici territoriali:
- retribuzione del sabato e della domenica ai supplenti che lavorano per l'intero orario settimanale, anche su più scuole;
- decorrenza economica dei contratti di supplenza dal 1° settembre anche se festivo e dal primo giorno di proroga senza soluzione di continuità anche se ricadente in giorno non lavorativo;
- diritto a 32 giorni di ferie dopo tre anni di servizio (minimo 180 giorni per anno) anche ai supplenti;
- diritto al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni per supplenze iniziate 7 giorni prima e prorogate per almeno 7 giorni dopo (artt. 40 e 60 del CCNL).